top of page

Prescrizione breve per gli atti non impugnati


prescrizione breve

Le Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 23397 depositata ieri risolvono un importante contrasto giurisprudenziale, affermando che la prescrizione decennale prevista dall’articolo 2953 del Codice civile decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e l’eventuale conversione della prescrizione breve in quella decennale trova il proprio fondamento proprio nella sentenza stessa. Sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva, ivi compreso anche l’accertamento esecutivo, non sono idonei ad acquistare efficacia di giudicato.

Alla luce di tale principio si può parlare di prescrizione breve per gli atti non impugnati, e quindi le cartelle notificate oltre i termini “brevi”, non precedute da sentenze o da atto interruttivo, quindi oltre cinque anni dalla mancata impugnazione, in assenza di specifica previsione potrebbero essere già prescritte.

In questo caso la convenienza di procedere alla rottamazione sarebbe inesistente.

La sentenza apre la strada, con ogni probabilità, a parecchi contenziosi, vista l'abitudine di equitalia di procedere alla notifica degli atti interruttivi della prescrizione alla soglia dei dieci anni. Questa volta però i contribuenti saranno in posizione di netto vantaggio.

Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali e di crediti erariali, nonché per le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Comentarios


Giuseppe  Cristina Dottore Commercialista Revisore Legale ODCEC Massa Carrara

bottom of page